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nuovo statuto

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CRAL DEGLI OPERATORI
SOCIO SANITARI DEL
RHODENSE

Corso Europa n° 250
20017 RHO (MI)
Cod. Fisc. – P.IVA: 11498300158
Tel/fax Passirana 0293509380
Tel/fax Rho 02994303279
Sito Web: www.cralrho.net
E-mail: cralrho@libero.it

STATUTO DEL "CRAL DEGLI OPERATORI SOCIO SANITARI DEL RHODENSE "

Art.1

A norma dell'articolo 18 della Costituzione Italiana, degli art. 36,37, del Codice Civile, della Legge 266, agosto 1991, dell'art. 11L. 300 Statuto dei Lavoratori e del D.Lgs. 460/1997, è liberamente costituito nell'ambito dell'Azienda USSL il "CRAL DEGLI OPERATORI SOCIO SANITARI DEL RHODENSE" con sede in Rho Corso Europa 250.

Art. 2-Principi e scopi generali

a) Il Cral ha il compito fondamentale di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, sportive, turistiche. Per tali scopi e attività il Cral potrà attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie e avvalersi, se nel caso, di strutture pubbliche e con queste convenzionate.
b) Nella realizzazione dei suoi compiti il Cral rivolge particolare attenzione a valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi dei Soci al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone per il rinnovamento della società, della natura e dell'ambiente per una più elevata qualità della vita.
c) Il Cral, inoltre, può partecipare ad iniziative dell'Associazzionismo culturale e promuovere direttamente o con altri circoli aziendale territoriali, lo sviluppo del rapporto con le altre aggregazioni e gli strumenti di partecipazione presenti sul territorio.
d) Il Cral ricerca momenti di confronto con le forze sociali nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero. Il Cral per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti che debbono essere associati ai sensi e per gli effetti degli art.4 e 7 L.266/91.

Art. 3-Caratteristiche

a) Il Cral è un istituto unitario ed autonomo; non ha finalità di lucro, ma persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i Soci.
b) Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dal Cral sono a disposizione dei Soci i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.
c) Il Cral, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi d'interesse, come stabilito da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.
d) Il Regolamento è parte integrante dello Statuto.

Art. 4- Soci

a) Possono essere soci tutti i lavoratori dipendenti e pensionati dell'ex Azienda USSL 33 di Rho, i lavoratori dell'Azienda "G. Salvini" operanti presso i P.O. di Rho e Passirana, i lavoratori dell'ASL provincia di Milano 1 che prestano la loro attività nel distretto di Rho e gli ex dipendenti confluiti nelle varie strutture dell'ASL e ASO.
b) Le richieste di iscrizione al Cral vanno indirizzate al consiglio direttivo, sul modulo predisposto.
c) Tutti i Soci hanno diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi del Cral.
d) Alle cariche sociali possono essere eletti tutti i Soci.
e) I Soci sono tenuti
-al pagamento della quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo
-all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni.
f) I Soci possono essere sospesi, espulsi dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:
-qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali.
-qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo ed abitudinariamente.
-qualora rechino in qualunque modo danno morale o materiale al Cral.
g) Possono essere soci tutti coloro che alla data odierna sono iscritti al Cral e tutti gli ex dipendenti, consulenti o convenzionati,che hanno avuto un rapporto di lavoro con le aziende e i presidi ospedalieri menzionati al punto "a".
La quota sociale non è trasferibile.
h) Dalla data di registrazione del seguente statuto possono iscriversi al Cral solo coloro che
hanno prestato servizio nelle aziende e presidi menzionati al punto "a".
i) Il neo assunto ha la possibilità di iscriversi al Cral come socio entro il 1° Dicembre dell'anno in corso.


Art.5-Organi

Gli Organi del Cral sono:
- L'Assemblea.
- il Consiglio Direttivo.
- il Presidente.
- Il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art.6-L'Assemblea

a) L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
b) L'Assemblea:
-approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale.
-approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, attività, investimenti ed eventuali interventi straordinari
-delibera la costituzione di sezioni, associazioni, società ed altri organismi e decide su eventuali controversie sui diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi dello Statuto.
-decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dal Collegio dei Revisori.
-approva le modifiche dello Statuto.
c) l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci.
d) in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli interventi e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti;
e) l'intervallo fra la prima e la seconda convocazione non può essere inferiore alle 24ore;
f) l'Assemblea è convocata del Consiglio Direttivo: in via ordinaria almeno una volta all'anno; in via straordinaria ogni volta che sia necessaria o su richiesta di almeno 1/10 della base sociale o del Collegio Sindacale espressa all'unanimità. In questo caso dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.
g) L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai Soci almeno 20 giorni prima mediante avviso affisso in bacheca della sede sociale ed unità staccate, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno di discussione.
h) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presiedute da un Presidente ed un Segretario nominato dall'Assemblea stessa.
i) Le deliberazione adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali con pagine numerate.
j) Le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti.
k) L'Assemblea per il rinnovo degli organi del Cral:
-stabilisce il numero dei membri del Cosiglio Direttivo composto di norma da un minimo di 9 membri e del Collegio dei Sindaci Revisori (3 membri).
-elegge il comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti il voto
-approva il regolamento per lo svolgimento della elezione
l) le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione dell'intero corpo sociale:
-hanno diritto al voto i soci Cral;
-sono eleggibili soltanto i soci del sodalizio;
-i nominativi dei candidati, da inserire in una unica lista comune, devono essere presentati, entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno precedente quello fissato per elezioni, al Segretario della commissione elettorale;
-ogni elettore deve indicare con una croce i candidati prescelti fra quelli indicati sulla scheda. I voti di preferenza non possono superare il numero dei componenti l'organo da eleggere;
-compilata la scheda, il votante deve avere cura di piegarla e depositarla nell'apposita urna, alla presenza degli scrutatori i quali prendono nota dell'avvenuta votazione;
-terminata la consultazione elettorale, la Commissione redige apposito verbale portando a conoscenza dei Soci i risultati definitivi;
-a parità di voti prevale il socio più anziano di età;
m) il Presidente del Comitato Elettorale comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l' assegnazione delle cariche;
n) la prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in mancanza di questi dal secondo e così via;
o) fino all'assegnazione delle cariche resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione.

Art.7-Il Consiglio Direttivo

a) E' composto in totale da 9 membri( di cui 8 soci in servizio attivo ed 1 socio pensionato), elegge al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, il Segretario e l'Amministratore;
b) inoltre fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività del Cral per il conseguimento dei propri fini;
c) per compiti operativi nelle sezioni, nelle associazioni, nei gruppi d'interesse e negli altri suoi organismi può avvalersi dell'attività volontaria anche di soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di programmi specifici;
d) può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate;
e) dura in carica, di norma, 4 anni. Ove venisse a mancare per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti;
f) il componente del Direttivo che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo viene dichiarato decaduto;
g) qualora, per dimissioni o altro, venissero a mancare dei membri del Consiglio Direttivo essi saranno via via sostituiti dai primi dei non eletti, o in mancanza da elezioni parziali. Nel caso che tali membri costituissero la metà del Consiglio Direttivo, questi si intende decaduto.
h) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria una volta al mese ed in via straordinaria su richiesta di almeno tre dei suoi membri o su richiesta dei Sindaci Revisori.
i) Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente.
j) Il Consiglio Direttivo:
-formula i programmi di attività prevista dallo Statuto e li sottopone all'assemblea;
-attua le deliberazioni dell'Assemblea;
-propone all'Assemblea l'applicazione dello Statuto;
-definisce i regolamenti delle sezioni, delle associazioni, dei gruppi o degli altri organismi in cui si articola il Cral, secondo le indicazioni dell'Assemblea;
-elabora il bilancio preventivo e consuntivo;
-stabilisce l'ammontare delle quote associative annuali, decide sull'ammontare delle quote suppletive per particolari attività su proposta della sezione interessata;
-decide sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai Soci;
-decide le forme e le modalità di partecipazione del Cral alle attività organizzate nell'ambito territoriale e la partecipazione alle proprie attività delle forze sociali e dei singoli cittadini;
-si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno due terzi dei Consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alle riunioni prende parte almeno la metà più uno dei Consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
k) Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni su apposito libro con pagine numerate.
l) Qualora un membro del Direttivo fosse collocato a riposo durante il suo mandato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato stesso.
Art.8-Il Presidente

a) Il Presidente:
-rappresenta il Cral nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati;
-convoca il Consiglio Direttivo;
-cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
-stipula gli atti inerenti l'attività del Cral.
b) Il Vice Presidente, in caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.
c) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalla data della elezione.
d) Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Art.9-Il Collegio dei Revisori dei Conti

a) il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 membri effettivi.
b) Il Collegio dei Sindaci ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa, l'inventario dei beni mobili ed immobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo e preventivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.
c) Per la sostituzione dei membri del Collegio valgono le stesse modalità inerenti al Consiglio Direttivo.
d) Le riunioni collegiali, così come le verifiche, debbono essere verbalizzate e trascritte su apposito libro dei verbali dei Sindaci che deve essere custodito a cure del Consiglio stesso.
e) Il Collegio dei Sindaci convoca il Consiglio Direttivo su questioni di sua competenza.

Art.10-Dimissioni

a) Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo che avrà la facoltà di discutere e di richiedere eventuali chiarimenti prima di ratificare;
b) in caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica dell'organo stesso, spetta al Presidente del Cral dare comunicazione al subentrante (o i subentrati) delle variazioni avvenute;
c) le dimissioni da membro del Collegio dei Sindaci Revisori debbono essere inviate al Collegio stesso. Spetta al Presidente del Collegio dei Sindaci, subito dopo la ratifica, dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) ed al Consiglio Direttivo delle variazione avvenute.

Art.11-Gratuità degli incarichi

a) Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci, degli organi delle sezioni, delle associazioni, società e gruppi o gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria, sono completamente gratuite. Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio Cral.
b) Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite..

Art.12-Il Patrimonio

a) Il Patrimonio Sociale del Cral è costituito da:
-quote associative;
-eventuali versamenti dei dipendenti, degli ex dipendenti, dei loro famigliari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative Cral;
-eventuali contributi pubblici;
-proventi delle manifestazioni della gestione Cral;
-donazioni, lasciti testamentari, elargizioni speciali,sia di persone che di enti pubblici, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia del Cral;
-beni mobili ed immobili di proprietà del Cral;
-inoltre tutti gli eventuali contributi previsti dall'articolo 5L.266.

Art.13-Esercizi sociali e bilancio

a) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno;
b) il bilancio del Cral è consuntivo e preventivo;
c) il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno;
d) il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo;
e) il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
f) il bilancio preventivo per l'esercizio annuale è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni di spesa e delle entrate all'esercizio annuale successivo;
g) il bilancio consuntivo e preventivo, è controllato dal Collegio dei Sindaci;
h) il bilancio consuntivo e preventivo è approvato dall'Assemblea ordinaria con voto palese con la maggioranza dei Soci presenti;
i) il bilancio consuntivo e preventivo è depositato presso la sede del Cral entro 15 giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente;
j) il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:
-il 10% al fondo di riserva
-il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammortamento delle attrezzature.
k) E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Cral, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.14-Modifiche Statutarie

a) Il presente Statuto può essere modificato con la decisione dell'Assemblea.

Art.15-Sciogliemnto

a) Lo scioglimento del Cral avviene dopo doppia deliberazione dell'Assemblea in due convocazioni distinte.
b) In caso di scioglimento del Cral il patrimonio potrà essere devoluto o ad un altro Cral o a strutture di volontariato sociale similari operanti nel settore del tempo libero, della cultura, della ricreazione e dello sport, oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1966 n. 622 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
c) La scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea con maggioranza qualificata dei Soci.


Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 19/11/2009.



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